Come da nostra circolare di inizi 2025 l’obbligo di stipulare polizze catastrofali è slittato al
31/12/2025.
Secondo un comunicato stampa del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2025, il termine del 31
dicembre 2025 dovrebbe slittare al 31 marzo 2026 per le micro e piccole imprese:
– che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande;
– turistico-ricettive.
Dovrebbero quindi fruire del rinvio attività quali ristoranti, trattorie, pizzerie, ma anche alberghi,
ostelli, B&B organizzati in forma di impresa, affittacamere e case vacanza.
Riepiloghiamo cosa prevede tale obbligo:
1. Soggetti tenuti all’obbligo di stipula della polizza.
L’obbligo di stipula riguarda le imprese (società o imprese individuali) con sede legale in Italia e
quelle con sede legale all’estero e con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel
Registro delle imprese ex art. 2188 del Codice Civile, indipendentemente dalla sezione a cui sono
iscritte (ordinaria o meno).
2. Beni da assicurare.
I contratti assicurativi devono essere stipulati a copertura dei danni ai beni di cui all’art. 2424,
comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice Civile, vale a dire:
– terreni;
– fabbricati;
– impianti e macchinari;
– attrezzature industriali e commerciali.
Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o
costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla
data di costruzione
L’obbligo riguarda non solo i beni di proprietà, ma tutti quelli utilizzati a qualsiasi titolo nell’attività
d’impresa, quali i beni utilizzati attraverso contratti di locazione o di leasing.
Restano esclusi solo i beni già assistiti da una analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da
soggetti diversi dall’impresa che utilizza i beni.
Importante: è stato chiarito che l’obbligo spetta al proprietario se titolare di partita IVA. Nel caso,
però, che lo stesso non provveda occorre che provveda il gestore.
In questo ambito, va segnalato che il DL. n. 39/2025 ha integrato l’art. 1-bis, comma 2, del DL. n.
155/2024 prevedendo che nel caso in cui l’imprenditore-conduttore assicuri beni di proprietà di
terzi impiegati nella propria attività di impresa e provveda a comunicare al proprietario dei beni
l’avvenuta stipulazione della polizza, l’indennizzo che poi eventualmente gli spetti per effetto di un
evento catastrofale deve essere corrisposto al proprietario del bene.
In questo caso, il proprietario è tenuto ad utilizzare l’indennizzo per il ripristino dei beni
danneggiati o periti o della loro funzionalità.
Nel caso in cui il proprietario non destini l’indennizzo al ripristino dei beni, l’imprenditore ha
comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione
dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40% dell’indennizzo percepito
dal proprietario.
All’imprenditore che stipula la polizza è riconosciuto un privilegio sulle somme dovute
dall’assicuratore per il rimborso dei premi che gli sono stati pagati e delle spese del contratto, oltre
che per il lucro cessante.
Per le imprese individuali che svolgono la loro attività presso la propria abitazione sono tenute a
stipulare una polizza per la porzione di edificio destinata all’attività dell’impresa.
Infine, restano esclusi dall’obbligo di copertura assicurativa i veicoli iscritti al PRA, quindi nella
sostanza tutti gli automezzi, e le merci.
4. L’obbligo assicurativo.
Le polizze devono essere destinate alla copertura di danni direttamente cagionati da calamità
naturali ed eventi catastrofali che si verifichino sul territorio nazionale.
Queste le tipologie di danni da assicurare:
– sismi;
– alluvioni;
– frane;
– inondazioni e esondazioni.
La stipula dell’assicurazione è obbligatoria e in caso non venga stipulata viene previsto che se ne
debba tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere
finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione
di eventi calamitosi e catastrofali.
In altri termini, per le imprese inadempienti potrebbe scattare una sanzione “indiretta” data
dall’impossibilità di accedere ad agevolazioni o contributi pubblici.
Inoltre, qualora si verificasse uno degli eventi previsti dell’obbligo, le imprese non assicurate
rischierebbero di dover fare fronte autonomamente ai danni subiti, con importanti ripercussioni
sull’operatività della propria attività.
È inoltre da segnalare che con decreto del 18 giugno 2025 il MIMIT ha individuato gli incentivi di
sua competenza legati agli obblighi di stipula delle polizze catastrofali. Fra questi si segnalano:
– il “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale
(Smart & Start)” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e
successive modifiche e integrazioni;
– il “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” di cui al decreto
del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024;
– il “Finanziamento di start-up” di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11
marzo 2022;
– il “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” di cui al decreto
Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022.
OSSERVAZIONI
Come si può notare la mancata stipula della polizza non comporta immediate sanzioni
salvo che non si stiano richiedendo contributi statali/regionali e/o altri.
E’ prevista, come scritto sopra, una proroga per alcune attività. Si sta discutendo se fare
una proroga per estesa ad altre attività per cui personalmente consiglio di attendere il
nuovo anno e vedere le ultime novità per poi decidere.
Si rimane comunque a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Rimini 19/12/2025
Studio Bruschi