IMPORTANTE!!!!
TUTTE LE NOVITA’ DAL 1° LUGLIO 2022 per le nuove regole riguardanti i rapporti con l’estero, con san marino e la nuova fattura fatturazione elettronica per i forfettari
Come già anticipato da ns circolari precedenti siamo a riepilogare cosa cambia dal 1° Luglio 2022.
Obbligo di fatture elettroniche per forfettari
I contribuenti di “ridotte dimensioni”, ovvero i soggetti che adottano il regime agevolato, i forfettari e le ASD e soggetti assimilati (con esercizio dell’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della L. 398/1991), che hanno conseguito ricavi ovvero compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nell’anno precedente dovranno emettere le fatture esclusivamente elettroniche.
Si coglie l’occasione per ricordare che anche l’adempimento del bollo in fattura (€ 2,00 per ogni fattura superiore ad € 77,47) avverrà in modo digitale
Obbligo fatturazione elettronica da e per San Marino
Per tutte le fatture emesse dei confronti di operatori economici di San Marino (ai sensi del D.M. 21.06.2021, in vigore dal 1° ottobre 2021), sarà obbligatorio emettere fattura elettronica.
Il codice destinatario da utilizzare è 2R4GTO8 per tutti gli operatori.
A seguito di tale adempimento anche le ditte di San Marino emetteranno fattura elettronica nei ns confronti in formato elettronico. A tal fine abbiamo un problema di adempimenti e scadenze. Di conseguenza per ovviare a tanti problemi e per evitare sanzioni abbiamo bisogno e consigliamo:
- Nel momento che acquistiamo da San Marino richiedere l’applicazione dell’IVA in fattura;
- Tutti gli acquisti da San Marino debbono esserci comunicati immediatamente magari inviandoci copia della fattura via mail.
Obbligo di fatturazione elettronica nei confronti di clienti esteri
Sempre a partire dal 1^ luglio occorrerà emettere nei confronti di operatori economici stranieri fatture elettroniche. Oltre a questo vi è anche l’obbligo di fare il pareggio iva in formato elettronico sugli acquisti effettuati dall’estero.
Anche in questo caso vi sono adempimenti e scadenze da dover rispettare molto stringenti. Infatti, ad esempio, non vi sarà più la trasmissione “massiva” dei dati, a cadenza trimestrale (detto esterometro), ma la stessa verrà sostituita dall’invio dei dati per singolo file fattura al Sistema di Intercambio. Questa avrà scadenza mensile.
Quindi con riferimento alle operazioni effettuate con l’estero, le specifiche tecniche di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30.04.2018 e successive modificazioni (versione 1.7) prevedono la predisposizione e l’invio, per ogni operazione, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere allo SdI.
Sono previste modalità e termini distinti per assolvere alla comunicazione, in base alla tipologia di operazione realizzata.
Per le operazioni attive occorre creare un file XML impostando il campo “codice destinatario” con il valore convenzionale XXXXXXX per identificare che trattasi di una controparte estera, non coinvolta dal processo di fatturazione elettronica. Sul punto è appena il caso di precisare che per il cliente non residente o privato nulla cambia dal 1° luglio 2022: allo stesso dovrà essere fatta fattura elettronica e in più dovrà essergli consegnata sempre una copia analogica della fattura (ad esempio, pdf via mail o copia cartacea).
Per quanto riguarda, invece, la trasmissione telematica del singolo file allo SdI, la stessa andrà effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.
Pertanto, in caso di cessioni intra-Ue di beni non imponibili la cessione avverrà ai sensi dell’articolo 41 D.L. 331/1993 (Natura operazione N3.2).
Le cessioni intracomunitarie di beni si considerano effettuate all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto. Se anteriormente al verificarsi dell’evento di cui sopra è stata emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura (articolo 39 D.L. 331/1993).
Allo stesso modo, anche per le prestazioni di servizi rese a clienti Ue (oppure extra-Ue) occorre tenere in considerazione gli stessi termini di fatturazione. Per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi non residenti in Italia, le fatture sono non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972 (Natura operazione N2.1).
Si ricorda che per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati resta facoltativa: trattasi delle esportazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. 633/1972.
Per le operazioni passive, invece, vanno utilizzati i tipi di documento di seguito riportati:
– TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero,
– TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
– TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972,
– TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993).
Anche in questo caso in caso, la ricezione di fattura dall’estero (senza bolletta doganale), comporterà l’invio del singolo documento di pareggio relativo all’acquisto dall’estero entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di operazioni Intra Ue) o di effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni extra Ue).
Per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati resta facoltativa (importazioni).
A seguito di quanto sopra ogni acquisto effettuato all’estero anche via internet (AMAZON, FACEBOOK, ECC) dovrà esserci immediatamente comunicato.
Lo studio non risponderà di eventuali sanzioni per la mancata comunicazione di tali acquisti in tempo utile.
Rimini 15/06/2022 Studio Bruschi