Dal 31 marzo 2025 le imprese sono obbligate a sottoscrivere un’assicurazione per terremoti, alluvioni, frane. Cosa comporta la mancata copertura

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese con sede legale in Italia di sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofici e calamitĆ  naturali.

La copertura assicurativa obbligatoria contro eventi catastrofali, in linea con le pratiche giĆ  presenti in altri Paesi europei, consentirĆ  alle imprese di affrontare meglio situazioni emergenziali, limitando la dipendenza dagli aiuti pubblici. L’obiettivo ĆØ tutelare il patrimonio aziendale e garantire la continuitĆ  operativa anche in situazioni di emergenza con un meccanismo di protezione finanziaria, che riduca l’impatto economico delle calamitĆ  naturali e distribuisca il rischio tra aziende, compagnie assicurative e Stato.

La misura ĆØ stata introdotta dall’articolo 1, commi 101 e successivi, della Legge di Bilancio 213/2023; la scadenza per l’adeguamento, inizialmente fissata al 31 dicembre 2024, ĆØ stata differita con il Decreto Milleproroghe (D.L. 207/2024) al 31 marzo 2025.

Con la pubblicazione in Gazzetta del D.M. 30 gennaio 2025, n. 18 sono state emanate le modalitĆ  attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.

Il decreto disciplina:

Polizza catastrofale: quali imprese sono soggette all’obbligo

L’obbligo di assicurazione riguarda sia le imprese italiane che quelle estere con una sede operativa stabile in Italia.

Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamitĆ  naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Sono escluse dall’obbligo:

Destinatarie dell’obbligo sono anche le imprese che detengono i beni a titolo diverso dalla proprietĆ  (leasing, locazione, comodato).

Quali beni copre la polizza catastrofale

La polizza assicurativa riguarda le immobilizzazioni ā€œa qualsiasi titolo impiegateā€, i beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile. Le polizze includono la copertura per i seguenti beni:

L’obbligo non riguarda i veicoli a qualsiasi titolo detenuti dall’impresa produttiva. Nella definizione di ā€œimpianti e macchinariā€, infatti, non sono i citati i veicoli iscritti al Pra, ove non assistiti da copertura assicurativa avverso i danni causati dagli eventi catastrofali.

La polizza assicurativa non copre:

Quali eventi calamitosi e catastrofali sono indennizzabili

Oggetto della copertura assicurativa sono i danni alle immobilizzazioni materiali, direttamente cagionati dai seguenti eventi:

Non sono coperti:

Come sono determinati e aggiornati i premi della polizza catastrofale

Il premio ĆØ determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilitĆ  dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolositĆ  o rischiositĆ  del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l’evoluzione nel tempo delle probabilitĆ  di accadimento degli eventi e della vulnerabilitĆ  dei beni assicurati.

EntitĆ  del danno indennizzabile, massimali o limiti di indennizzo

Per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell’assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile.

Le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:

  1. per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
  2. per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.

Cosa succede se non si stipula la polizza catastrofale

Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Inoltre, ĆØ plausibile che banche e istituti di credito incentivino la sottoscrizione di queste polizze, al fine di proteggere i capitali concessi alle imprese.

Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione ĆØ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.

Cosa succede per le polizze catastrofali giĆ  in essere

Per le polizze giĆ  in essere al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo, l’articolo 11, comma 2 del D.M. 18/2025 prevede che l’adeguamento debba avvenire ā€œa partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesseā€.

Pertanto, alla prima scadenza il contratto vigente, assoggettato a rinnovo, potrĆ  rinnovarsi solo alle condizioni del D.M. 18/2025 oppure, qualora la polizza non rispetti lo schema di legge, essa dovrĆ  essere sostituita o aggiornata con appendici integrative.

A SEGUITO DI QUANTO SOPRA SI INVITANO TUTTE LE AZIENDE A PRENDERE CONTATTI CON LA PROPRIA COMPAGNIA ASSICURATIVA

Rimini 04/03/2025

Studio Bruschi

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