Per autonomi e/o imprese individuali l’acconto delle imposte dirette per l’anno 2023, in scadenza ordinaria il 30 novembre 2023, in unica soluzione, si potrà anche pagare entro il 16 gennaio 2024, in unica soluzione, o in cinque rate mensili, con scadenza il 16 di ciascun mese a partire dal 16 gennaio 2024. Resta ferma la scadenza del 30 novembre 2023 per i soci (non titolari di partita Iva) di società di persone o di capitali e per i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa, salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita Iva.
Sono questi i primi chiarimenti dell’agenzia delle Entrate, contenuti nella circolare 31/E del 9 novembre 2023, sul rinvio del versamento della seconda rata di acconto per il 2023, di cui all’ articolo 4 del decreto legge 145 del 18 ottobre 2023.
È stabilito che, per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi Inail, entro il 16 gennaio 2024, oppure in 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 4 per cento annuo.
Per l’agenzia delle Entrate, possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto, per il solo anno 2023, le persone fisiche, imprenditori individuali o lavoratori autonomi, che contestualmente:
– siano titolari di partita Iva;
– abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro (indicati nel modello Redditi PF 2023).
Sono esclusi dal rinvio:
– le persone fisiche non titolari di partita Iva quali, ad esempio, i soci (non titolari di una propria partita Iva) di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza;
– le persone fisiche titolari di partita Iva che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (modello Redditi persone fisiche 2023), dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170mila euro;
– i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali).
Rimini 10/11/2023
Studio Bruschi