Come se non ve ne fossero già abbastanza ecco un nuovo obbligo imposto dalla delibera regionale di maggio 2023. Vediamo in cosa consiste:

Chi lo deve richiedere

Strutture ricettive alberghiere:

Strutture ricettive all’aria aperta:

Strutture ricettive extralberghiere:

Altre strutture ricettive:

Restrizioni

Le strutture sopra menzionate sono tutte quelle con Partita Iva, infatti, si ricorda, che la regione Emilia Romagna  ha il vincolo, per coloro che esercitano l’attività extra alberghiera senza partita iva, che sancisce l’impossibilità di utilizzare piattaforme web per la commercializzazione dei propri immobili

Cos’è il CIR

E’ un codice identificativo per le strutture ricettive, per la pubblicità, promozione e commercializzazione online e offline.

Dove si utilizza

Va inserito in ogni annuncio su sito, pubblicità cartacea, piattaforma di terzi, annunci da parte di intermediatori immobiliari.

Dove non si utlizza

Nelle azioni non direttamente correlate all’attività commerciale, quindi nell’insegna, nei marchi identificativi, nelle targhe di classificazione, nelle insegne stradali, per i gadget pubblicitari o la pubblicità sui mezzi come taxi, bus, ecc..

Come si richiede

All’atto della comunicazione della SCIA per le nuove imprese, viene attivato l’accesso alla piattaforma regionale ROSS 1000, a cui accedere con SPID/CIE/CNS. La piattaforma fornisce anche il codice identificativo. Ovviamente è possibile anche per chi ha già iniziato ad esercitare l’attività, in precedenza, basta accedere alla piattaforma.

Inizio validità

Fino al 30 settembre 2023 vige un periodo transitorio per permettere agli operatori di adeguarsi e sino a tale data non vi saranno sanzioni.

Sanzioni

Per gli operatori che non utilizzano il CIR come indicato, da 500 a 3.000€ di sanzione per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura. Per i soggetti che esercitano l’attività di intermediazione immobiliare o i portali telematici, da 250 a 2.500 € di sanzione per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura.

Deroga

La delibera stabilisce che in caso di scorte di materiale pubblicitario in forma cartacea già stampato e quindi non riportante il CIR, lo stesso potrà essere utilizzato fino al 31/12/2023 purché in sede di controlli sia possibile dimostrare che la stampa sia antecedente l’entrata in vigore del CIR, esibendo fatture o documenti di trasporto, ordini d’acquisto, conferma d’ordine o simili.

Rimini 24/05/2023

Studio Bruschi

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