Convertito in legge il Milleproroghe:

 le principali novità in sintesi

Vediamo le maggiori novità del decreto milleproroghe approvato in data 24/02/2022.

Rateazioni: nuovi termini per i decaduti
Articolo 2-ter
Vengono riaperti i termini per presentare la richiesta di rateazione a favore dei contribuenti con piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i contribuenti della zona rossa), sia intervenuta la decadenza dal beneficio. La richiesta può essere presentata dal 1° gennaio 2022 fino al 30 aprile 2022.
Riduzione del capitale per perdite
Articolo 3, comma 1-ter
Anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale (tra cui l’obbligo di riduzione del capitale e lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale).
Sospensione degli ammortamenti
Articolo 3, comma 5-quinquiesdecies
Viene riconosciuta la facoltà di sospendere l’ammortamento delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020 (questa possibilità, quindi, viene ora riconosciuta a tutti, e non soltanto a coloro che nell’esercizio precedente non hanno effettuato il 100 per cento annuo dell’ammortamento). Solo ai fini civili??
Limitazioni all’uso del contante
Articolo 3, comma 6-septies
Il limite per la circolazione del contante torna ad essere quello di 2.000 euro (con possibilità, quindi, di trasferimenti in contanti fino a 1.999,99 euro) fino al 31 dicembre 2022, per ridursi nuovamente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Credito d’imposta beni strumentali: proroga dei termini per l’effettuazione degli investimenti
Articolo 3-quater
Trova applicazione la favorevole disciplina prevista per il credito d’imposta beni strumentali nell’anno 2021 anche per gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (e non solo fino al 30 giugno 2022), sempre a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Visto e asseverazione per gli interventi edilizi “minori”: decorrenza esonero
Articolo 3-sexies
Viene precisato che per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 per interventi edilizi agevolabili (bonus edilizi diversi dal superbonus, ad eccezione del bonus facciate) in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese.

RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI

Con il decreto Energia (in attesa di approvazione), viene riammessa, anche per il 2022, la rideterminazione del valore di acquisto di quote e terreni posseduti da persone fisiche.

E’ possibile accedere all’agevolazione in relazione alle partecipazioni e ai terreni posseduti al 1° gennaio 2022, pagando però un’imposta sostitutiva più elevata rispetto alle precedente edizioni e precisamente con aliquota del 14%. Per versare l’imposta sostituiva e per procedere alla redazione e all’asseverazione della perizia di stima c’è tempo fino al 15 giugno 2022.

In pratica, intervenendo sull’art. 2, comma 2, D.L. n. 282/2002, viene nuovamente differito il termine per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2022, nonché per la redazione della relativa perizia giurata di stima, facendolo slittare al 15 giugno 2022.

In particolare, viene previsto che l’imposta sostitutiva (14%) dovuta per le partecipazioni in società non quotate e per terreni posseduti alla suddetta data del 1° gennaio 2022, può essere versata:

in un’unica soluzione entro il 15 giugno 2022;

in forma rateale, in tre rate dello stesso ammontare entro:

1) il 15 giugno 2022;

2) il 15 giugno 2023;

3) il 15 giugno 2024.

Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3%.

Affinchè la rivalutazione di quote e terreni si perfezioni, è necessario:

far redigere un’apposita perizia giurata da un professionista abilitato entro il 15 giugno 2022;

– versare un’imposta sostitutiva, utilizzando il modello F24, indicando “2022” come anno di riferimento e i codici tributo 8055 per le partecipazioni e 8056 per i terreni;

– indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la rivalutazione è stata eseguita i dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni. Più precisamente, i dati relativi alla rivalutazione devono essere riportati nelle apposite sezioni del quadro RT (partecipazioni).

Rimini 25/02/2022

                                                                                   Studio Bruschi

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