Si ricorda che entro il 30 giugno di ogni anno vanno pubblicati i contributi pubblici ricevuti per l’anno precedente.
Per l’anno 2020 questo adempimento è stato rinviato al 31/12/2021
Proviamo a riepilogare quali sono gli obblighi:
Quali sono i soggetti che hanno l’obbligo di pubblicizzare gli aiuti ricevuti?
- Enti non commerciali, con riferimento all’entità delle erogazioni pubbliche da pubblicare sui propri siti internet o analoghi portali digitali entro il 30 giugno di ogni anno
- Società cooperative (incluse le cooperative sociali)
- Imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese, in relazione all’entità delle erogazioni pubbliche percepite
- Società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- Società di persone (Snc, Sas);
- Ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario)
Quali sono gli aiuti di Stato, contributi e sovvenzioni sui quali c’è l’obbligo di trasparenza e pubblicazione?
Devono essere pubblicizzati i contributi ricevuti da:
Stato; Enti locali: Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni; Istituzioni universitarie; Istituti autonomi case popolari; Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali; Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse le ASL); Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); Agenzie fiscali; Società a controllo pubblico.
L’obbligo ricade sugli aiuti percepiti a titolo di:
- sovvenzioni;
- sussidi;
- contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
- vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
Non sono oggetto di pubblicizzazione:
- Somme percepite dai soggetti sopra elencati a fronte di prestazioni di servizio o cessione di beni
- Vantaggi fiscali (es. crediti imposta) se rivolti alla generalità delle imprese
- Contributi, sovvenzioni o aiuti rilevanti, la cui somma complessiva percepita nell’anno non supera 10 mila euro
- Contributi, sovvenzioni o aiuti che risultano pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (viene consigliato in questo caso una semplice menzione sul proprio sito anche se ritengo non sia necessaria!)
In linea generale i contributi, sovvenzioni o aiuti dovranno essere indicati secondo il principio di cassa. Nei casi in cui non sarà possibile utilizzare tale principio farà fede l’anno di fruizione o di concessione.
Dove si possono pubblicizzare gli aiuti di stato, contributi, sovvenzioni e come avviene la pubblicazione?
- Società di capitali: l’obbligo di pubblicizzare viene assolto in nota integrativa;
- Soggetti diversi dalle società di capitali: l’obbligo di pubblicizzare viene assolto mediante pubblicazione sul proprio sito internet; in mancanza di proprio sito internet sul sito dell’Associazione di categoria di appartenenza entro il 30 giugno dell’anno successivo alla percezione degli aiuti.
- E qui vi è la difficoltà più grande: e chi non avesse sito o non ha collegamenti con le associazioni di categoria? Anche in questo caso è consigliato magari di inserirli nella propria pagina facebook professionale o di qualunque social si sia in possesso per pubblicizzare la propria attività.
Secondo le disposizioni normative per ogni aiuto di Stato, sovvenzione o contributo devono essere indicati:
- Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente
- Denominazione del soggetto erogante
- Somma incassata o valore del vantaggio fruito
- Data di incasso
- Causale (breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta)
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate. (es..la società ha ricevuto nel corso del 2020 aiuti di stato pubblicati sul RNA sezione Trasparenza).
Le sanzioni
Si ricorda che la norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
- Sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”
- Sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Nel caso in cui il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.
Molti dubbi ancora vi sono quali: per quanto tempo debbono rimanere pubblicati? Per ora si consiglia una pubblicazione per almeno 5 anni.
Rimini, 10/01/2022
Studio Bruschi
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