Si ricorda che entro il 30 giugno di ogni anno vanno pubblicati i contributi pubblici ricevuti per l’anno precedente.

Per l’anno 2020 questo adempimento è stato rinviato al 31/12/2021

Proviamo a riepilogare quali sono gli obblighi:

Quali sono i soggetti che hanno l’obbligo di pubblicizzare gli aiuti ricevuti?

Quali sono gli aiuti di Stato, contributi e sovvenzioni sui quali c’è l’obbligo di trasparenza e pubblicazione?

Devono essere pubblicizzati i contributi ricevuti da:

Stato; Enti locali: Regioni, Provincie, Comuni, Comunità montane e loro consorzi/associazioni; Istituzioni universitarie; Istituti autonomi case popolari; Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali; Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse le ASL); Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); Agenzie fiscali; Società a controllo pubblico.

L’obbligo ricade sugli aiuti percepiti a titolo di:

Non sono oggetto di pubblicizzazione:

In linea generale i contributi, sovvenzioni o aiuti dovranno essere indicati secondo il principio di cassa.  Nei casi in cui non sarà possibile utilizzare tale principio farà fede l’anno di fruizione o di concessione.

Dove si possono pubblicizzare gli aiuti di stato, contributi, sovvenzioni e come avviene la pubblicazione?

Secondo le disposizioni normative per ogni aiuto di Stato, sovvenzione o contributo devono essere indicati:

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate. (es..la società ha ricevuto nel corso del 2020 aiuti di stato pubblicati sul RNA sezione Trasparenza).

 Le sanzioni

Si ricorda che la norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

Nel caso in cui il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.

Molti dubbi ancora vi sono quali: per quanto tempo debbono rimanere pubblicati? Per ora si consiglia una pubblicazione per almeno 5 anni.

Rimini, 10/01/2022

                                                                                                          Studio Bruschi

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