Decreto Aiuti quater: le novità fiscali in sintesi
Approvato il c.d. “Decreto Aiuti quater”.
Di seguito si richiamano, in sintesi, le principali novità fiscali annunciate.
Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
I crediti d’imposta per energia elettrica e gas sono riconosciuti anche
per le spese sostenute nel mese di dicembre 2022, alle stesse
condizioni previste dal D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti ter).
I crediti d’imposta relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre
potranno essere utilizzati in compensazione entro il 30.06.2023,
ferma restando la facoltà di cessione.
A pena di decadenza dovrà essere trasmessa, entro il 16.03.2023,
un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato
nell’esercizio 2022 all’Agenzia delle entrate, con riferimento ai
crediti maturati nel terzo e nel quarto trimestre (prima il termine era
del 16.02.2023). È necessario attendere, a tal fine, apposito
provvedimento da parte delle Entrate.
Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette
Le imprese residenti in Italia possono richiedere la rateizzazione
degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente
energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio
contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento
compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi
effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il
31 dicembre 2023.
Le imprese interessate dovranno formulare apposita istanza ai
fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto.
Le imprese che accederanno a questa forma di rateazione potranno
beneficiare di un tasso di interesse calmierato (che non può superare
il saggio di interesse pari al rendimento dei Btp di pari durata) e
potranno vedersi sottoporre un piano con massimo di 48 rate mensili.
È prevista la decadenza dalla rateazione in caso di mancato
pagamento di due rate consecutive.
Gli oneri della rateazione saranno a carico dei fornitori. Questi ultimi,
però, potranno chiedere una fideiussione assicurativa contro
garantita da Sace.
Questa misura richiede l’autorizzazione Ue, che, come noto,
potrebbe richiedere anche qualche mese; si tratta quindi,
presumibilmente, di una norma introdotta per anticipare una misura che sarà confermata, per tutto il 2023, dalla Legge di
bilancio.
Misure fiscali per il welfare aziendale
Limitatamente al periodo d’imposta 2022, non concorrono a
formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai
lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai
medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze
domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e
del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000 (in luogo
del precedente limite di euro 600, introdotto dal Decreto Aiuti bis).
Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento
Dal prossimo 1° gennaio il limite per la circolazione del contante
passa da euro 1.000 ad euro 5.000.
Viene contestualmente introdotto un contributo per l’adeguamento
degli strumenti per la memorizzazione e trasmissione telematica
dei corrispettivi, in considerazione delle novità introdotte
dall’articolo 18 D.L. 36/2022, che ha previsto la possibilità, per coloro
che acquistano con metodi di pagamento elettronico, di partecipare
all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria
nazionale.
Il credito d’imposta riconosciuto sarà pari al 100% della spesa
sostenuta, entro il limite di euro 50 per ogni strumento e in ogni
caso nel limite di spesa di euro 80 milioni per l’anno 2023.
Si aspetta il decreto attuativo.
Modifiche alla disciplina sul superbonus: condomini
Il superbonus passa dal 110% al 90% dal 2023; continueranno a
beneficiare del 110% soltanto i condomini che hanno già deliberato
l’intervento (con data certa) e avranno già presentato, entro il 25
novembre, la CILAS.
Modifiche alla disciplina sul superbonus: unifamiliari
È possibile beneficiare del superbonus al 110% fino al 31 marzo
2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) per le unifamiliari, se è stato
completato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022.
Per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 sulle unifamiliari è
possibile beneficiare del superbonus al 90% fino al 31 dicembre
2023, se sono rispettate le seguenti due condizioni:
• l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale,
• il reddito non risulta superiore a 15.000 euro.
Il reddito di cui al secondo punto deve essere calcolato secondo uno
specifico meccanismo dettato dalla stessa norma, in forza del quale la
somma dei redditi complessivi posseduti nell’anno precedente
quello di sostenimento della spesa dal contribuente e dai familiari
deve essere diviso per un numero stabilito dalla norma in funzione
del numero dei componenti del nucleo familiare (inteso come
richiedente, coniuge e familiari a carico).
Il calcolo è così effettuato: reddito complessivo dei familiari
conviventi da dividere in base allo schema qui sotto :
Contribuente 1
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il
soggetto legato da unione civile o la persona
convivente si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal
coniuge, indicati dall’articolo 12 del Dlgs 917/1986, dal soggetto
legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente
quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni
previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:
- un familiare si aggiunge 0,5
- due familiari si aggiunge 1
- tre o più familiari si aggiunge 2
Rimini 16/11/2022
Studio Bruschi