Si elencano le principali novità contenute nella finanziaria 2023.
| Comma | Contenuto |
| da 2 a 9 | Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale Bonus energetici alle imprese anche per i consumi del primo trimestre 2023. La misura dell’agevolazione è innalzata al 35% per quelle diverse dalle energivore dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW e al 45% per tutte le altre (energivore, gasivore e non gasivore). I crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti entro il 31 dicembre 2023. |
| da 17 a 19 | Bonus sociale elettrico e gas È incrementato da 12mila a 15mila euro il valore soglia dell’Isee familiare per accedere alle facilitazioni per l’anno 2023 riservate ai clienti domestici economicamente svantaggiati, ossia le tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica e la compensazione per la fornitura di gas naturale. |
| 54 | Modifiche alla disciplina del regime forfetario Innalzato da 65mila a 85mila euro il limite di ricavi o compensi per accedere e permanere nel regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (articolo 1, comma 54 e seguenti, legge 190/2014). Introdotta anche una disposizione per contrastare possibili effetti distorsivi: se si superano i 100mila euro di ricavi o compensi, la fuoriuscita dal regime è immediata, con debenza dell’Iva a partire dalle operazioni che portano allo sforamento di quel tetto. |
| da 55 a 57 | Tassa piatta incrementale per persone fisiche partite Iva Introdotto, per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni non in regime forfetario, un meccanismo di tassazione alternativo, più vantaggioso dell’Irpef ordinaria, in base al quale è possibile assoggettare a un’imposta sostitutiva del 15%, fino a un massimo di 40mila euro, la differenza tra il reddito di impresa o di lavoro autonomo conseguito nel 2023 e il maggiore dichiarato nei tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5% di tale ultimo ammontare. La misura agevolativa, prevista per il solo anno 2023, non ha effetti sugli acconti Irpef e relative addizionali dovuti per il 2024, che andranno determinati assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe emersa in assenza della tassazione sostitutiva. |
| da 65 a 69 | Ammortamento fabbricati strumentali dei commercianti al dettaglio Maggiore deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali delle imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio, alimentari e non, compresi i grandi magazzini, individuate da specifici codici Ateco: il relativo coefficiente passa dal 3 al 6% per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quattro. |
72 e 73 | Iva sui prodotti per l’infanzia e la protezione dell’igiene femminile e sul pellet Giù al 5% l’Iva sui prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile (assorbenti e tamponi) non compostabili e su alcuni prodotti per l’infanzia: latte in polvere o liquido; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto condizionate per la vendita al minuto; pannolini; seggiolini per gli autoveicoli. Scende invece dal 22 al 10%, ed esclusivamente per il 2023, l’aliquota Iva sul pellet. |
| 74 | Agevolazioni “prima casa” per under 36 Prorogate di un anno, fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni sull’acquisto della prima casa di abitazione per chi ha meno di 36 anni e Isee non superiore a 40mila euro: esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali sugli atti di trasferimento di proprietà o sugli atti traslativi/costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione (se la cessione è soggetta a Iva, spetta un credito di importo pari a quella versata per l’acquisto); niente imposta sostitutiva sull’eventuale finanziamento. |
| 76 | Detrazione Irpef per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica Reintrodotta l’agevolazione, già in vigore negli anni 2016 e 2017, in favore delle persone fisiche che comprano immobili residenziali di classe energetica A o B dalle imprese costruttrici ovvero, questa volta, anche da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) immobiliari. Consiste in una detrazione dall’Irpef lorda pari al 50% dell’Iva corrisposta in relazione all’acquisto, che deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2023; il beneficio va suddiviso in dieci quote costanti nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta e nelle successive nove annualità. |
| 81 e 82 | Esenzione Imu per gli immobili occupati abusivamente Cancellata la debenza dell’imposta municipale propria per gli immobili occupati abusivamente, a patto che la circostanza sia stata denunciata all’autorità giudiziaria. Andrà informato il comune competente, nei modi che saranno decisi con decreto Mef. |
| da 84 a 86 | Limiti alla deducibilità dei costi black list Ripristinati i limiti alla deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, incluse le prestazioni di servizi rese da professionisti lì domiciliati: i “costi black list” tornano a essere deducibili solo entro il loro valore normale, a meno che il contribuente non provi che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione. |
| da 87 a 95 | Affrancamento degli utili da partecipate estere Prevista la possibilità di escludere da imposizione, in capo al partecipante residente o localizzato in Italia, gli utili e le riserve di utili risultanti dal bilancio delle partecipate estere chiuse nel 2021 e non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della norma. Per l’affrancamento, la cui opzione è esercitabile solo se le partecipazioni sono detenute nell’ambito dell’attività d’impresa, occorre versare, entro la scadenza per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2022, un’imposta sostitutiva del 9% (soggetti Ires) ovvero del 30% (contribuenti Irpef), ridotta di tre punti percentuali per gli utili percepiti entro il termine per il saldo delle imposte 2023, a condizione che gli stessi siano accantonati per almeno due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. Per le disposizioni attuative della disciplina, è previsto un decreto Mef entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio. |
da 100 a 105 | Assegnazione agevolata ai soci e trasformazione in società semplice Per le società commerciali torna l’opportunità di assegnare o cedere in maniera agevolata ai soci beni immobili, diversi da quelli usati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività. Lo status di socio deve sussistere al 30 settembre 2022 ovvero l’iscrizione nel libro soci deve avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della norma in forza di un titolo di data anteriore al 1° ottobre 2022. Per l’operazione, da effettuare entro il 30 settembre 2023, va pagata – in due rate (il 60% al 30 settembre 2023, il restante 40% entro il 30 novembre 2023) – un’imposta sostitutiva dell’8% sulla plusvalenza, con possibilità di prendere a riferimento il valore catastale dell’immobile anziché il valore normale (la tassazione sale al 10,5% per le società non operative). Se per effetto dell’assegnazione la società annulla riserve in sospensione d’imposta, per esse si versa un’imposta sostitutiva del 13%. Gli atti di assegnazione o cessione ai soci scontano l’imposta di registro dimezzata e le imposte ipocatastali in misura fissa. Le regole per l’assegnazione agevolata ai soci valgono anche per le società aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione di quei beni che, entro il 30 settembre 2023, si trasformano in società semplici. |
| 106 | Estromissione dei beni dell’impresa individuale Riproposta l’estromissione agevolata dei beni immobiliari strumentali dal patrimonio dell’impresa: possono essere ricondotti nella sfera privatistica dell’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% (di cui, il 60% entro il 30 novembre 2023 e il restante 40% entro il 30 giugno 2024), da applicare alla differenza tra valore normale (o catastale) del bene e valore fiscalmente riconosciuto. L’estromissione riguarda i beni aziendali posseduti al 31 ottobre 2022 e va posta in essere entro maggio 2023, con decorrenza degli effetti, comunque, sin dal 1° gennaio. |
| da 107 a 109 | Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni Ancora una chance per rivalutare terreni e partecipazioni dietro pagamento – entro il 15 novembre 2023 (in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, con applicazione di interessi nella misura del 3% annuo) – di un’imposta sostitutiva, ora incrementata dal 14 al 16%. Questa va applicata sul valore certificato da un’apposita perizia di stima, che va fatta redigere e asseverare entro lo stesso termine del 15 novembre. I beni rivalutabili sono quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Vi vengono incluse, per la prima volta, anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione; per esse, l’imposta va calcolata sul valore normale determinato con riferimento al mese di dicembre 2022. |
| da 126 a 147 | Disciplina delle cripto-attività Fissate le regole per la tassazione delle operazioni riguardanti le cripto-attività e la loro valutazione. Ne viene anche fornita una nuova definizione: sono una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Previste, inoltre, la possibilità di rideterminare il valore delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2023 pagando un’imposta sostitutiva del 14% entro il 30 giugno 2023, in unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo (sulle ultime due sono dovuti gli interessi del 3% annuo), e, in riferimento alle cripto-attività detenute al 31 dicembre 2021, la possibilità di sanare le irregolarità commesse violando le norme sul monitoraggio fiscale e senza dichiarare gli eventuali redditi derivanti da quelle attività (a tal fine, andrà prodotta un’istanza di emersione con il modello che sarà approvato da un provvedimento delle Entrate). |
da 148 a 150 | Operatività delle partite Iva Ulteriore misura di presidio preventivo per evitare il rilascio di partite Iva a soggetti che presentano profili di rischio. L’Agenzia delle entrate, a seguito di specifiche analisi, invita il contribuente a esibire le scritture contabili per verificare l’effettivo esercizio dell’attività; in caso di mancata comparizione o di esito negativo dei riscontri, chiude d’ufficio la posizione. Il destinatario del provvedimento di cessazione è punito con una sanzione di 3mila euro e, per riaprire partita Iva, deve presentare una fideiussione bancaria o assicurativa di durata triennale per non meno di 50mila euro o, se superiore, per l’importo ancora dovuto per le violazioni commesse prima della chiusura d’ufficio. |
| 151 | Vendite tramite piattaforme digitali Nuovo adempimento per i soggetti Iva che, tramite un’interfaccia tipo mercato virtuale, piattaforma o portale, facilitano le vendite di determinati beni (li individuerà un decreto Mef): dovranno comunicare al Fisco i dati sui fornitori e le operazioni fatte nei confronti di consumatori finali, non soggetti passivi. |
| 152 | Violazioni in ambito reverse charge In materia di violazioni degli obblighi relativi a operazioni Iva soggette all’inversione contabile, viene aggiunta la previsione secondo cui, se è provato che il cessionario o committente era consapevole dell’intento evasivo o fraudolento di operazioni inesistenti imponibili, non si applica il regime di neutralità contemplato per i casi in cui l’imposta non dovuta è stata assolta con il reverse charge e il cessionario o committente è punito con una sanzione pari al 90% della detrazione compiuta. |
| da 153 a 159 | Definizione agevolata degli avvisi bonari La disposizione riguarda i debiti emergenti dalle comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni relative agli anni 2019, 2020 e 2021, con termine di pagamento non ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio o recapitate in data successiva: le sanzioni sono ridotte al 3% e gli importi dovuti sono frazionabili fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le stesse regole valgono pure per le comunicazioni il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data di entrata in vigore della norma. Se non si rispettano, anche solo in parte, le scadenze, la definizione non produce effetti e le somme residue sono iscritte a ruolo con applicazione delle sanzioni ordinarie. |
| da 166 a 173 | Sanatoria delle irregolarità formali Regolarizzabili gli errori, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di quei tributi, commessi fino al 31 ottobre 2022, a patto che non siano stati contestati in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della norma. Per perfezionare la procedura, bisogna rimuovere le irregolarità e versare, per ciascuna annualità interessata da violazioni, 200 euro in due rate di pari importo, con scadenza 31 marzo 2023 e 31 marzo 2024. |
| da 174 a 178 | Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie L’istituto, in riferimento alle violazioni riguardanti tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, non ancora contestate alla data del versamento, consente di regolarizzare le dichiarazioni fino all’anno d’imposta 2021 validamente presentate, beneficiando della riduzione a un diciottesimo della sanzione minima. Le somme dovute vanno pagate entro il 31 marzo 2023 in unica soluzione ovvero in otto rate trimestrali di pari importo (quelle successive alla prima devono essere maggiorate di interessi al 2% annuo). La procedura si perfeziona rimuovendo le irregolarità od omissioni e versando l’intero debito ovvero la prima rata. Il mancato pagamento, anche solo in parte, di una rata entro il termine della successiva fa perdere il beneficio della dilazione e le somme residue sono iscritte a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria e degli interessi decorrenti dal 31 marzo 2023. |
| da 179 a 185 | Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento La norma riguarda gli atti del procedimento di accertamento adottati dall’Agenzia delle entrate, non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma, nonché quelli notificati entro il 31 marzo 2023 (accertamenti con adesione relativi a Pvc, avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione, inviti al contraddittorio; acquiescenza ad avvisi di accertamento, di rettifica e liquidazione; atti di recupero). Chi si avvale della definizione agevolata usufruisce della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo di legge o della misura irrogata e della possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo (su quelle successive alla prima, vanno aggiunti gli interessi legali). |
| da 186 a 205 | Definizione agevolata delle controversie tributarie La procedura consente di definire le liti in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli pendenti alla data di entrata in vigore della norma. Prevede la presentazione di un’apposita domanda entro il 30 giugno 2023 e il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il costo varia a seconda del grado e dell’esito del giudizio: 90% per i ricorsi iscritti in primo grado; in caso di soccombenza della competente Agenzia, 40% se la pronuncia è di primo grado, 15% se la pronuncia è di secondo grado; 5% per le liti pendenti innanzi alla Cassazione, se il Fisco ha perso tutti i precedenti gradi di giudizio; per le controversie relative soltanto a sanzioni non collegate a tributi, 15% se l’Agenzia è soccombente nell’ultima o unica pronuncia, 40% negli altri casi; per le controversie relative soltanto a sanzioni collegate a tributi, nulla è dovuto per definire le sanzioni se i relativi tributi sono stati definiti, anche con altre modalità. Il pagamento va effettuato entro il 30 giugno 2023, con possibilità, se il totale supera mille euro, di frazionare fino a venti rate trimestrali, con l’aggiunta degli interessi legali. Ciascun ente territoriale, entro marzo 2023, può disporre l’applicazione della definizione alle controversie tributarie in cui è parte direttamente o lo è un suo ente strumentale. |
| da 206 a 212 | Conciliazione agevolata delle controversie tributarie Le liti pendenti innanzi alle Corti di primo e secondo grado in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, in alternativa alla definizione di cui ai commi da 186 a 205, possono essere risolte con un accordo conciliativo entro il 30 giugno 2023, fruendo della riduzione delle sanzioni a un diciottesimo del minimo. Gli importi dovuti vanno versati nei venti giorni dopo la sottoscrizione dell’accordo, potendo rateizzare in un massimo di venti quote trimestrali uguali, maggiorate degli interessi legali. Se si omette il pagamento dell’intera cifra o di una rata, inclusa la prima, entro la scadenza della successiva, si decade dal beneficio e le somme residue sono iscritte a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria aumentata della metà. |
| da 213 a 218 | Rinuncia agevolata delle controversie in Cassazione Le liti pendenti innanzi alla Corte di cassazione in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, in alternativa alla definizione di cui ai commi da 186 a 205, possono essere estinte, con il beneficio delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo, rinunciando entro il 30 giugno 2023 al ricorso principale o incidentale, a seguito di intervenuta definizione transattiva di tutte le pretese. La procedura si perfeziona firmando l’accordo e pagando tutto il dovuto nei successivi venti giorni. |
da 219 a 221 | Regolarizzazione degli omessi pagamenti da istituti deflativi Opportunità, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, di sanare gli omessi pagamenti di rate, successive alla prima, relative a importi dovuti per accertamento con adesione, acquiescenza, reclamo/mediazione nonché delle somme, anche rateali, per conciliazioni giudiziali scaduti alla data di entrata in vigore della norma e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento o l’atto di intimazione. Per perfezionare la procedura, occorre versare entro il 31 marzo 2023 la sola imposta, in un’unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali, aggiungendo gli interessi legali dal giorno successivo alla scadenza della prima rata. In caso di mancato perfezionamento, gli importi residui (imposta, interessi e sanzioni) sono iscritti a ruolo, con applicazione della sanzione ordinaria sull’imposta ancora dovuta. |
| da 222 a 230 | Stralcio dei carichi fino a mille euro Previsto l’annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della norma, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, inclusi quelli derivanti da precedenti definizioni agevolate. Se il ruolo è formato da enti diversi (enti territoriali, casse di previdenza professionale), l’annullamento automatico opera solo per sanzioni e interessi. Riguardo alle sanzioni amministrative (comprese le multe per infrazioni stradali) diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi di natura contributiva o previdenziale, lo stralcio riguarda i soli interessi. Comunque, gli enti creditori possono stabilire di non attivare la procedura di stralcio con provvedimento da emanare entro il 31 gennaio 2023, dandone comunicazione, nello stesso termine, all’agente della riscossione e sui propri siti istituzionali. La riscossione dei debiti comprendenti somme “stralciabili” è sospesa fino al 31 marzo 2023 e, su tali somme, non si applicano gli interessi di mora. |
| da 231 a 252 | Rottamazione quater Cancellazione di sanzioni, interessi di mora e per ritardata iscrizione, aggio e somme aggiuntive per i debiti previdenziali: è il beneficio spettante a chi ricorre alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 fino al 30 giugno 2022, pagando le somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e la notifica della cartella. Il versamento va eseguito entro il 31 luglio 2023, in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate. In quest’ultima ipotesi (si applicano interessi al 2% annuo, decorrenti dal 1° agosto 2023), i termini per la prima e la seconda rata, ciascuna di importo pari al 10% del totale, sono fissati al 31 luglio e al 30 novembre 2023; le quote restanti, di pari ammontare, scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2024. La volontà di avvalersi della definizione va manifestata entro il 30 aprile 2023, con le modalità che saranno rese note dall’agente della riscossione. È possibile fruirne pure per debiti riferiti a precedenti strumenti di tregua fiscale (ossia, le varie edizioni della “rottamazione” varie e il “saldo e stralcio” per le persone fisiche in difficoltà economiche), anche nell’ipotesi in cui si sia determinata l’inefficacia di quelle procedure. In riferimento alle sanzioni amministrative (comprese le multe per infrazioni stradali) diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o di obblighi di natura contributiva o previdenziale, la definizione riguarda soltanto gli interessi e le somme maturate a titolo di aggio. |
| 276 | Contabilità semplificata per le imprese minori Ampliata la platea dei contribuenti che possono avvalersi del regime di contabilità semplificata: dal 2023 rappresenterà il regime “naturale” per le imprese che realizzano ricavi annuali non superiori a 500mila euro (fino a oggi il limite era a quota 400mila euro), se hanno per oggetto prestazioni di servizi, ovvero non superiori a 800mila euro (100mila in più degli attuali 700mila), se esercenti altre attività. |
| 277 | Bonus mobili Incrementato a 8mila euro, per il 2023, l’importo massimo di spesa su cui è possibile calcolare la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (di determinate classi energetiche) destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Per il 2024, il tetto resta a 5mila euro. |
| 357 e 358 | Assegno unico per figli a carico Dal 2023, importi maggiorati del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno; stesso incremento per ciascun figlio fino ai tre anni di età, se appartenente a un nucleo con tre o più figli e con Isee non superiore a 40mila euro. Passa a 150 euro, aumentando quindi del 50%, la maggiorazione forfetaria di 100 euro mensili per i nuclei familiari in cui sono presenti quattro o più figli. Rese strutturali, infine, le misure a favore dei figli disabili, inizialmente previste solo fino al 31 dicembre 2022. |
| 365 | Bonus barriere architettoniche Prorogata di tre anni, fino al 31 dicembre 2025, la detrazione Irpef del 75% per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti (articolo 119-ter, Dl 34/2020). Inoltre, relativamente alle delibere condominiali che approvano questi lavori, si specifica che occorre la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti un terzo del valore millesimale dell’edificio. |
| 384 | Limite all’utilizzo del contante Innalzato da 2mila a 5mila euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il valore soglia raggiunto il quale scatta il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, sia persone fisiche sia persone giuridiche. |
| 423 | Bonus investimenti 4.0 Spostato dal 30 giugno al 30 settembre 2023 il termine lungo per portare a termine gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge 232/2016) prenotati entro il 31 dicembre 2022 (cioè, per i quali, a quella data, l’ordine risulta accettato dal venditore ed è stato pagato un acconto per almeno il 20% del costo di acquisizione), usufruendo del credito d’imposta con le più “generose” percentuali fissate per il 2022: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 20% per la quota superiore a 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 10% per la quota eccedente i 10 milioni e fino al limite massimo di 20 milioni (le percentuali, poi, si dimezzano, passando rispettivamente al 20, al 10 e al 5%). |
| 538 | Bonus psicologo Confermato il contributo a sostegno delle spese per sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati iscritti all’albo degli psicologi, già erogato per l’anno 2022 fino a un massimo di 600 euro per persona, parametrato alle diverse fasce dell’Isee, comunque non oltre i 50mila euro. Il bonus viene ora innalzato fino all’importo massimo di 1.500 euro per persona, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dal 2024. |
| 614 | Sport bonus Esteso al 2023, limitatamente ai contribuenti titolari di reddito d’impresa e nel limite complessivo di 15 milioni di euro, il credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per realizzare nuove strutture sportive pubbliche. |
| 615 | Bonus sponsorizzazioni sportive Prorogato al primo trimestre 2023 il credito d’imposta del 50%, nel limite di 10mila euro, per le imprese che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie a favore di leghe organizzatrici di campionati nazionali a squadre, di società sportive e di associazioni sportive dilettantistiche operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. |
| 630 | Carte per le spese culturali dei giovani Cambiano, dal 2023, i criteri per l’assegnazione ai giovani di contributi per l’acquisto di biglietti per teatro, cinema, spettacoli dal vivo, musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, di libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, nonché per corsi di musica, teatro, danza o lingua straniera. In luogo di 18App, sono ora previste: una “Carta della cultura Giovani”, per gli appartenenti a nuclei familiari con Isee non superiore a 35mila euro, assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello di compimento dei 18 anni; una “Carta del merito”, per gli iscritti alle scuole superiori che conseguono il diploma a non più di 19 anni con voto di almeno 100 centesimi, assegnata e spendibile nell’anno successivo a quello del diploma e cumulabile con la “Carta della cultura Giovani”. Le somme ricevute non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini Isee. Un decreto interministeriale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della norma, definirà le regole di attuazione, la cui violazione può comportare la disattivazione della carta, la cancellazione dall’elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, il diniego di accredito o il recupero delle somme non rendicontate correttamente o utilizzate per spese inammissibili. Per i trasgressori, c’è una sanzione di importo compreso tra 10 e 50 volte la cifra indebitamente percepita o erogata, comunque non inferiore a 1.000 euro. Nei casi più gravi, il prefetto può sospendere l’attività della struttura, impresa o esercizio commerciale anche fino a 60 giorni. |
| 815 | Semplificazioni per pubblici esercizi Ulteriore proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, per la norma che ha permesso agli esercenti attività di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande, durante l’emergenza Covid, la posa in opera temporanea di strutture amovibili (tipo dehor, pedane, tavolini, sedute, ombrelloni) su vie, piazze, strade e altri spazi aperti senza dover prima acquisire le autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e senza dover rispettare l’ordinaria tempistica per la loro rimozione. |
| 894 e 895 | Proroga del superbonus al 110% Individuate alcune fattispecie per le quali all’incentivo per l’efficientamento energetico (articolo 119, Dl 34/2020) non si applica la diminuzione dal 110 al 90%, prevista a partire dal 2023 dal “decreto Aiuti quater”: interventi diversi da quelli condominiali per i quali, al 25 novembre 2022, risulta presentata la Cila; interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato i lavori è stata adottata entro il 18 novembre 2022 (data da attestare con dichiarazione sostitutiva dell’amministratore o del condomino che ha presieduto l’assemblea) e la Cila è presentata entro il 31 dicembre 2022; interventi effettuati dai condomìni per i quali l’approvazione dei lavori è arrivata tra il 19 e il 24 novembre 2022 (la data della delibera dev’essere attestata con dichiarazione sostitutiva dell’amministratore o del condomino che ha presieduto l’assemblea) e la Cila risulta presentata al 25 novembre 2022; interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo. |
Rimini 10/01/2023
Studio Bruschi