FINANZIARIA 2022

Con la presente si elencano gli argomenti di maggiore interesse presenti nella nuova finanziaria.

Commi                                         Argomento
2-4Tassazione Irpef Vengono riorganizzate le aliquote Irpef (che da 5 diventano 4) prevedendo la riduzione della seconda aliquota (che dal 27 passa al 25%) e della terza (che dal 38 passa al 35%). In forza delle nuove previsioni la tassazione al 43% (aliquota massima) scatta inoltre per i redditi superiori a 50.000 euro (con abbassamento, quindi, della precedente soglia di 75.000 euro). Vengono riviste le detrazioni d’imposta riconosciute per le varie tipologie di redditi conseguiti (redditi di lavoro dipendente, da pensione e autonomo) prevedendo un avvicinamento delle soglie di reddito individuate nei vari casi, sebbene le stesse non siano ancora del tutto coincidenti. In generale le detrazioni previste sono aumentate, sebbene la soglia massima per fruire delle stesse sia ora fissata a 50.000 euro (e non più 55.000). Viene riformulata la disciplina del “bonus 100 euro”, riducendo la soglia di reddito sopra la quale l’agevolazione non spetta (da 28.000 euro prima previsti, a 15.000 euro). Per i redditi superiori a 28.000 euro è possibile beneficiare del bonus solo se la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla stessa norma è di ammontare superiore all’imposta lorda, e in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda, per un importo comunque non superiore a 1.200 euro. Nel complesso può ritenersi che, secondo le prime stime, la Legge di bilancio abbia favorito una riduzione dell’Irpef dovuta, sia per i dipendenti che per i pensionati e i lavoratori autonomi; sono favoriti soprattutto i contribuenti nella fascia di reddito 28.000-50.000.
8-9Esclusione dall’Irap Dal 2022 (più precisamente, dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022), le persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero arti o professioni non sono più tenute al pagamento dell’imposta regionale sulle attività produttive.
12Plastic tax e sugar tax Differita ancora una volta la concreta attivazione delle due imposte introdotte, dalla legge di bilancio 2020, per limitare il consumo, l’una, degli imballaggi monouso per il contenimento, la protezione, la manipolazione e la consegna di merci o di prodotti, l’altra, delle bevande edulcorate. L’appuntamento è ulteriormente spostato al 1° gennaio 2023.    
24Certificazioni digitali Confermata per l’anno 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria, originariamente limitata al 2021, per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica.  
  
              25    Coltivatori diretti e imprenditori agricoli
Prolungata di un anno la detassazione Irpef per i terreni dichiarati da chi ha la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola: i relativi redditi, anche nel 2022, non concorreranno alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale. L’esenzione si applica non solo ai terreni posseduti e condotti (quindi, sia per il reddito dominicale sia per il reddito agrario), ma anche a quelli presi in affitto per curarne la conduzione (in tal caso, il beneficio riguarda esclusivamente il reddito agrario, in quanto la dichiarazione del reddito dominicale compete al proprietario).  
  
28Superbonus
Tante le modifiche alla disciplina della detrazione del 110% (articolo 119, Dl 34/2020) per le spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici (“interventi trainanti”) e, se eseguiti congiuntamente (“interventi trainati”), per l’efficientamento energetico, l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’installazione di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, l’installazione di impianti solari fotovoltaici:
– per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, il beneficio, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, spetta ancora nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. La proroga vale anche per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri; – per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari (villette) da persone fisiche, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 30 giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo
– per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione è confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, purché, al 30 giugno 2023, siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo
– la proroga del superbonus riguarda anche gli “interventi trainati” eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti” – il visto di conformità, già necessario in caso di utilizzo del superbonus mediante cessione del credito o sconto in fattura, diventa necessario anche nell’ipotesi di fruizione della detrazione nella dichiarazione dei redditi, tranne quando questa è presentata direttamente dal contribuente, sfruttando la precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale – per la congruità dei prezzi, occorre fare riferimento, oltre ai prezzari individuati dal decreto Mise 6 agosto 2020, anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto della Transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022 – per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater del citato articolo 119 del “decreto Rilancio” spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, nella misura del 110%.    
29-30Cessione del credito o sconto in fattura Estesa fino al 31 dicembre 2025, relativamente alle spese agevolabili con il superbonus (interventi trainanti e trainati), la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del corrispondente credito d’imposta, in luogo della detrazione fiscale in dichiarazione. Per le altre agevolazioni edilizie, l’opportunità è estesa fino all’anno 2024, compreso il bonus per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune, e la nuova detrazione del 75% per il superamento delle barriere architettoniche (comma 42); fanno eccezione il bonus mobili e il bonus colonnine “ordinario” (cioè, non trainato dal superbonus), che restano fuori dal meccanismo dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Introdotto l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in relazione a lavori edilizi diversi da quelli ammessi al superbonus nonché l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi; ne sono esclusi gli interventi di “edilizia libera” e quelli di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, tranne gli interventi relativi al bonus facciate. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni.
Riconosciuta all’Agenzia delle entrate la possibilità di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni telematiche per le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura che presentano particolari profili di rischi.
  
37Ecobonus, bonus ristrutturazioni, sisma bonus, bonus mobili Prorogate al 31 dicembre 2024 le detrazioni: – per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (“ecobonus” ordinario del 50 o 65% a seconda del tipo di lavoro ed “ecobonus parti comuni” del 70-75% ovvero dell’80-85% in caso di opere finalizzate anche alla riduzione del rischio sismico)
– per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (“bonus ristrutturazioni” del 50% su una spesa massima di 98mila euro per unità immobiliare) – per l’adozione di misure antisismiche e l’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici (“sisma bonus” in tutte le sue diverse declinazioni, 50%, 70-80%, 75-85%, incluso quello spettante a chi acquista immobili nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici) – per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione, iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto (“bonus mobili” del 50% su un ammontare complessivo non superiore a 10mila euro per il 2022 e a 5mila euro per gli anni 2023 e 2024).
  
  
38Bonus verde Prorogata fino al 2024 la detrazione del 36% delle spese sostenute, nel limite annuale di 5mila euro ad appartamento, per la “sistemazione a verde” di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo, di pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi nonché per realizzare coperture a verde e giardini pensili. Spetta anche per gli interventi sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, nel tetto di 5mila euro per unità abitativa.  
39Bonus facciate Estesa al 2022 la detrazione, ridotta però dal 90 al 60%, per le spese relative a interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B.  
  
42Eliminazione delle barriere architettoniche Introdotta una nuova detrazione Irpef, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, relativa alle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento ed eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti; in alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione, è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Il bonus è pari al 75% delle spese sostenute fino a un importo massimo variabile, da 30mila a 50mila euro, a seconda dell’edificio su cui sono eseguiti i lavori.
  
44Tax credit beni strumentali Prorogato di tre anni, fino al 2025, e rimodulato il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, già previsto fino a tutto il 2022. Per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 acquisiti dal 2023 al 2025, il bonus sarà pari: al 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; al 10%, per la quota oltre i 2,5 e fino a 10 milioni di euro; al 5%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili, fissato a 20 milioni. Invece, per i beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0, la misura del credito, confermata al 20% per il 2023, calerà al 15% nel 2024 e, ancora, al 10% nel 2025.
  
45Bonus ricerca e sviluppo
Prorogati e rimodulati, con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati in funzione del tipo di investimento, i crediti d’imposta per: attività di ricerca e sviluppo (nel 2022 è pari al 20%, con limite di credito fissato a 4 milioni di euro; dal 2023 e fino al 2031 scende al 10%, nel limite annuale di 5 milioni di euro); attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica (fino al 2023 è pari al 10%, negli anni 2024 e 2025 scende al 5%, con limite annuale, unico, di 2 milioni di euro); altre attività innovative per obiettivi di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0 (nel 2022 è pari al 15%, con limite di 2 milioni di euro; nel 2023 scende al 10%, con limite di 4 milioni di euro; negli anni 2024 e 2025 cala ulteriormente al 5%, sempre con limite annuale di 4 milioni di euro).
  
  
72Limite crediti compensabili Messo a regime, dal 2022, il tetto di due milioni di euro per ciascun anno solare relativo ai crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione orizzontale tramite modello F24 (ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale), che il “decreto Sostegni bis”, al fine di incrementare la liquidità delle imprese, aveva così fissato per il solo 2021.
  
      151    Prima casa under 36 Estese a tutto il 2022, quindi per ulteriori sei mesi rispetto alla scadenza originaria del 30 giugno 2022, le agevolazioni fiscali previste dal “decreto Sostegni bis” per l’acquisto della “prima casa” da parte di persone che hanno meno di 36 anni nell’anno in cui è rogitato l’atto e un valore dell’Isee non superiore a 40mila euro. I benefici consistono nell’esenzione dalle imposte di registro e ipocatastali ovvero, in caso di operazione soggetta a Iva, nel riconoscimento di un credito d’imposta pari all’ammontare del tributo versato in relazione all’acquisto; il bonus può essere sfruttato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute per successivi atti e denunce ovvero dalle imposte sui redditi risultanti dalla dichiarazione presentata dopo il perfezionamento dell’acquisto oppure può essere utilizzato in compensazione tramite F24. Inoltre, i finanziamenti per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili cui è applicabile la disciplina di favore per gli under 36 sono esenti dall’imposta sostitutiva dello 0,25%, ordinariamente prevista per la “prima casa”.  
155Bonus affitto per i giovani Modificata e rafforzata la detrazione Irpef per le locazioni stipulate dai giovani (articolo 16, comma 1-ter, Tuir): l’età massima per fruirne sale dai 30 ai 31 anni non compiuti; il bonus spetta anche per l’affitto di una sola parte dell’appartamento, non necessariamente di tutta la casa; l’immobile deve essere adibito a residenza del locatario, non più ad abitazione principale dello stesso; il beneficio spetta per i primi quattro anni di durata contrattuale, non più tre; la detrazione è di 991,60 euro ovvero, se superiore, è pari al 20% dell’importo del canone, comunque non oltre 2mila euro. Confermati gli altri requisiti: va stipulato un contratto a canone concordato; deve trattarsi di immobile diverso dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui il giovane è affidato; bisogna avere un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.
  
353-356Piccoli borghi e aree interne Con l’obiettivo di incoraggiare lo sviluppo turistico e ostacolare la desertificazione commerciale e l’abbandono dei territori, per gli anni 2022 e 2023 è previsto, a favore dei commercianti e degli artigiani che avviano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con non più di 500 abitanti delle aree interne, il riconoscimento di un contributo per il pagamento dell’Imu sugli immobili posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività. Un Dm stabilirà le modalità attuative della norma, anche per consentire il rispetto del limite di spesa (10 milioni di euro per ciascun anno). A quegli stessi soggetti, Stato, regioni, province autonome ed enti locali potranno concedere in comodato, della durata massima di dieci anni, immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali. Alle agevolazioni si applicano le norme unionali sugli aiuti de minimis.  
486-487Sostegno ai settori turismo, spettacolo e automobile Istituito un apposito fondo, con dotazione di 150 milioni di euro per il 2022, per sostenere gli operatori economici dei settori del turismo, dello spettacolo e dell’automobile, gravemente colpiti dall’emergenza epidemiologica. Un Dm, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, definirà i criteri attuativi della norma.
  
  503-512Caro bollette Adottate più misure per contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale nelle fatture relative ai consumi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022: gli oneri generali di sistema sono azzerati per le utenze elettriche domestiche e quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, e ridotti per le restanti utenze elettriche; l’Iva sul gas naturale scende al 5% indistintamente per tutte le utenze, sia per usi civili sia per usi industriali; gli oneri di sistema per il gas naturale sono ridotti per tutte le utenze, domestiche e non; è potenziato il bonus per i clienti domestici in condizione economica svantaggiata e per quelli in gravi condizioni di salute; in caso di mancato pagamento delle bollette della luce e del gas emesse tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, le società dovranno offrire al cliente un piano di rateizzazione di durata non superiore a 10 mesi, senza applicazione di interessi.  
637-644Cancellazione del cashback
Dopo la sospensione decretata per il secondo semestre 2021, è definitivamente abolito, in anticipo rispetto all’originaria scadenza del 30 giugno 2022, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante strumenti di pagamento elettronici.  
706-707Canone unico patrimoniale Prorogate di altre tre mesi, fino al 31 marzo 2022, le esenzioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici disposte a seguito dello stato di emergenza epidemiologica. Si tratta del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria dovuto dai pubblici esercizi, come le attività di ristorazione o somministrazione di pasti e bevande per le occupazioni con tavolini, e del canone di concessione per l’occupazione di aree e spazi destinati a mercati, dovuto, ad esempio, dai venditori ambulanti. Prorogate al 31 marzo 2022 anche le altre facilitazioni vigenti in materia: le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica, con allegata la sola planimetria e in esenzione dall’imposta di bollo; la posa in opera temporanea su piazze e strade di strutture amovibili (dehor, tavolini, ombrelloni, ecc.) da parte di esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti, per favorire il rispetto delle norme sul distanziamento, non è subordinata alle autorizzazioni ordinariamente previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio e non è soggetta al limite temporale di 90 giorni per la loro rimozione.    
711Sospensione temporanea dell’ammortamento Per coloro che nell’esercizio in corso al 15 agosto 2020 non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni, è estesa anche all’esercizio successivo la facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento.
  
713Bonus acqua potabile Prorogato al 2023 il credito introdotto, per il biennio 2021-2022, con l’obiettivo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica. Il bonus spetta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare, finalizzati a migliorare la qualità delle acque destinate al consumo umano. È pari al 50% delle spese sostenute nel limite, per le persone fisiche non esercenti attività economica, di mille euro per immobile e, per gli altri soggetti, di 5mila euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.  
743Imu per i pensionati all’estero Per l’anno 2022, è ridotta al 37,5% l’Imu sull’unico immobile posseduto in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da non residenti titolari di pensione estera, purché lo stesso non sia locato o dato in comodato d’uso. In materia era già intervenuta la scorsa legge di bilancio disponendo a regime, per questo tipo di situazioni, sia il dimezzamento del tributo municipale sia la riduzione di due terzi della tassa sui rifiuti.  
913Cartelle di pagamento È stato esteso a 180 giorni il termine (ordinariamente pari a 60 giorni) per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Si ricorda che il Decreto fiscale ha già previsto un analogo differimento per le cartelle notificate nel periodo 01.09.2021-31.12.2021. Si ricorda che il maggior termine di 180 non trova applicazione: – ai fini del calcolo del termine per il ricorso (che va comunque presentato entro 60 giorni dalla notifica), – per il pagamento degli avvisi di addebito Inps (Messaggio Inps n. 4131 del 24.11.2021), –  in caso di ingiunzioni di pagamento notificate dagli enti territoriali.
  
  

Rimini 10/01/2021

                                                                                              Studio Bruschi

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